Le cause con i De Gattis
da ricerche di Francesco Torchia
Per la legge del 2 agosto 1806 che aboliva la feudalità e per l’altra dell’1/10/1806 che disponeva la divisione dei demani ex feudali, l’università o Comune di San mango davanti al commissario ripartitore per la Calabria Citra cui allora era stato assegnato S. Mango, chiese la compensazione degli usi civici da essa vantati sulle terre denominate “ vignali” e “ fabiano”. Nel mese di_______ del 1808 e prima il Marchese di s. Giuliano piomba in S.Mango per adempiere al mandato conferito dal fratello Duca di Laurito.
Il solerte marchese si pose subito al lavoro dimorando per giorni nel palazzo Moraca. Si svolgono numerosi ammiccamenti tra le famiglie notabili del paese. L’accanimento dimostrato dal Marchese nel voler dirimere personalmente ed ad ogni costo la vertenza, ricevendo false attestazioni e cercando complicità dimostra però un impegno invero inconsueto in un personaggio di alto rango che avrebbe dovuto invece con distacco ed imparzialità. Senza azzardare supposizioni che ci porterebbero lontano, riteniamo che egli abbia impostato il suo comportamento animoso nella suggestione prodotta in lui dalle distorte informazioni raccolte o fattegli pervenire ed adeguatamente pilotate da chi aveva interesse a calpestare gli interessi dei propri compaesani.
Il Duca di Laurito erede nell’anno 1808 ottenne privato ordine da quella occupazione militare, affinchè si fosse fatta la liquidazione di Sammango che di fatti si fece e si riportò a capo, ma si fece privatamente, e senza le richieste formalità, dalla legge commendate, e si dimostra. Dietro che il duca Laurito venne istituito erede del burgensatico della ultima principessa dello stato di Feroleto, e Castiglione altra premura non ebbe che di far liquidare burgensatici quei beni di Stato, che di natura erano feudali, e con effetti le riusci il disegno per l’ex feudo di Sammango sin dal mese di aprile del 1808 durante le operazioni di liquidazione degli agenti razionali Ricciardi ed Arena.
Intanto eco di ragionata difficoltà mi batte l’orecchio, dicendo: perché nel decennio non si divise l’ex feudo di S.Mango, siccome vi fu assoggettato il territorio di Savuto a favore di quei poveri vassalli, laddove S. Mango dipende dal medesimo istrumento di Savuto del 1591, e laddove S. Mango fu eretto nel medesimo territorio feudale di Savuto?.
Difficile proclamarne la risposta, ma il nucleo vero di tal proposta difficoltà si scioglie su di un piede, e col seguente periodo. Siccome l’erede ebbe premura di far liquidare l’ex feudo di S.Mango di natura burgensatico, moltissima sollecitudine aggiunse in seguito a maneggiarsi, perché nel decennio non si fosse fatta menzione di detto ex feudo da quella commissione demaniale, ex feudale, altrimenti tutto si scopriva dal solo istrumento del 1591, e dall’apprezzo quivi inserito, e dalla comprova dei su cennati usi civici.
Il duca di Laurito dunque nel decennio e prima procurò rendersi amica qualche persona dominante in quella patria, e vi si riuscì, e si rese anche ligio quel Sindaco, e parte dei decurioni maggiori, nonché quell’Economo Curato Saverio d’Agostino, e di fatti se li comprò.
All’economo nominò Parroco di quella vacante Chiesa, perché di jus patronato. Ad altri del Decurionato, ed a quel sindaco diede dei terreni nei corpi Fabiano, e Vignali, e sono i seguenti:
A Notar Angelo Muraca pria del 1808 tempo in cui non era fatta la liquidazione, tumolate 18 in detto Fabiano;
Al Sindaco d. Francesco Saverio Muraca, figlio di Angelo in detto Fabiano accanto al primo censo, nell’anno 1809 20 tumolate; al medesimo nei Vignali nel detto anno 1809 tumolate 17;
A D. Gaspare Sacco in detto anno in Fabiano tumolate 10;
A Francesco Berardelli nei Vignali, il 1809 tumolate 5; A Detto Berardelli altre tumolate 5 si diedero dal compratore Gatti nei Vignali nell’anno 1816.
Totale tumolate regalate 75;
Notar Angelo Moraca | Prima 1808 | Tumolate 18 | Fabiano |
Sindaco F.Sco Saverio Moraca-medico | 1809 | Tumolate 17 | VIGNALI |
Sindaco F.Sco Saverio Moraca-medico | 1809 | Tumolate 20 | Fabiano |
Francesco Berardelli | 1809 | Tumolate 5 | VIGNALI |
Gaspare Sacco-medico | 1809 | Tumolate 10 | Fabiano |
Francesco Berardelli | 1816(vend.Gatti) | Tumolate 5 | VIGNALI |
Lo smembramento ebbe luogo mediante i concerti occultamente praticati dal Marchese di S. Giuliano e dal duca di Laurito con le maggiori autorità del Comune e principalmente col sindaco, il quale per niente attaccato agli interessi del Comune, si prestò alle insidie tese dai due F.lli Laurito, senza ponderare i danni che a danno di questo si perpetravano.
Tutti i sopracitati individui tosto chè si resero ligi i venduti al detto Erede, ebbero ogni premura a proteggerlo, e correre a rovinare la propria patria. Essi prevalsero, ad acquistarono una ascendenza sopra il resto del Decurionato, essendo proprio dei malandrini divenuti superiori ai buoni, a dispotizzare a loro piacere per cui nel 1810 chiamato il Sindaco, e Decurioni su cennati, dalla Commissione feudale nel convicino Comune di Martorano a casa del sig. Medici, e demandati se vi erano usi civici sui beni ex feudali in S.Mango, essi risposero (non so con quale coscienza) negative, e giunsero, i sacrileghi a negare i patrii diritti, onde per tale ragione, e deferenza sì perfida, non si fece la decisione, ma non ostante nessun decreto si emanò da quella pre lodata commissione né pro, né contro S..Mango, siccome si poteva osservare dalla raccolta di quei decreti, e di quelle decisioni feudali, tra le quali S.Mango non viene nominato.
L’agente demaniale sig. Cubelli in giugno del 1814 a seguito di incarico ricevuto si recò in S. Mango al fine di verificare le servitù che il comune asseriva esercitare sulle terre ex feudali e dal sopra luogo effettuato dal citato agente demaniale si accertò:
-che sulla foresta “Vignali” si esercitava dai cittadini di S..Mango, il diritto di seminare, legnare e pascere con il peso di corrispondere tomoli 50 di grano annui al padrone, di non poter pascolare dal 3/10 al 5/2 tempo delle ghiande, mentre dopo questo giorno vi potevano rientrare per il pascolo dei loro animali e avevano ancora il diritto di percuotere le querce e di raccogliere la ghianda rimasta.
che sulla foresta “fabiano” vi esercitavano gli usi di seminare con la corrisposta di mezzo tomolo per ogni tomolo se si seminava grano, ed orzo ed il quinto del prodotto se si seminava granone, lino o lupini e di legnare al morto (raccogliere indistintamente tutto il legname secco o cadente) e di poter pascolare con i loro animali dal 3 marzo al 3 ottobre.
L’Agente demaniale Cubelli attestò anche la natura burgensatica dei corpi feudali. A seguito della verifica dell’agente demaniale Sig. Cubelli, l’Intendente di Cosenza in data 19/7/1814, pronunciò la seguente ordinanza: “ e sul motivo che trovasi comprovata la qualità burgensatica (terreni acquistati dal feudatario e di sua personale disponibilità ) dei fondi “vignali” e “ fabiano” li dichiarò esenti da divisione; Che le servitù civiche che esercitavano i cittadini di S. Mango restassero ferme” , per cui rimando’ il Comune ad adire il tribunale superiore per poter ottenere il compenso dei comprovati usi civici sopra i cennati corpi.
Questa ordinanza fu lesiva non solo al comune di S. Mango, ma benanche all’erede; al Comune, perche’ le toglieva la quota sopra i terreni per ragione degli usi civici, all’erede perche’ decisero dare il compenso sopra beni burgensatici, che giammai potevano essere soggetti ad usi civici, e per conseguenza nemmeno al compenso, per la ragione ancora che usi civici sopra beni burgensatici, e compensi sopra gli stessi, sono termini incompatibili, e distruttivi tra loro.
Ma come l’erede Laurito conobbe tutto l’intrigo gia’ procurato non nè reclamo’, giacche’ se ne reclamava, si poteva analizzare tal contraddizione, e tal contraddittoria ordinanza, e cosi’ si poteva scoprire la verità’ della feudalita’ nascosta e velata. Una altra ragione fece astenere l’erede a fare il gravame, e fu, senza dubbio, che penso’ di rispondere in appresso, allorche’ il Comune domandava il compenso, adducendo allora esso erede il seguente motivo, cioe’ che i beni burgensatici non mai sono stati soggetti ad usi civici; e cosi’ rendeva contraddittoria e nulla in se stessa la ordinanza, e senza strepito, dolcemente spogliava per intero quei poveri cittadini della loro sussistenza, e di quanto loro spettato avrebbe per giustizia, e merce’ gli sparsi sudori della loro fronte, a dei loro predecessori.
Il comune pero’ fu diligente, e si scosse nel pensare che impossibile era l’essere un ex feudo di natura burgensatico, molto piu’ che fu eretto nel territorio feudale di savuto, e nel pensare pure, che i cittadini del detto Comune di Savuto avevano avuta la quota su i terreni ex baronali di quel comune, dipendenti dal medesimo istrumento del 1591, e conoscendo pure che i beni burgensatici non potevano essere affetti di usi civici, di divisione, e di compenso venne percio’ in piena cognizione del quanto era lesiva ed illusiva la citata ordinanza del 1814, onde dietro che fu notificata ai contraenti nel mese di ottobre di detto 1814 ne riporto’ il reclamo.
In tempo vicino al 1815 riusci’ quindi il succitato Erede vendere a sig. Giovanbattista de Gattis di Martirano,( Il DE Gattis era un noto possidente di Martirano proprietario anche di un fondo acquistato con contratto di compravendita dell’8/1/1812 per ducati 13.117,50 (pari a £. 55.749) dai Minimi di Fiscaldo e Degli Agostiniani di PAOLA), l’ex feudo franco e libero di ogni peso e servitù, per lo prezzo di ducati seimila, la dove valeva da ventimila circa. Tale vile prezzo dimostra chiaramente che dovettero i contraenti colludere insieme a danno del fisco, e a danno del comune, e la precipitanza della vendita ne fa emergere la verita’.
Nel vecchio Catasto terreni del Comune di S. Mango alla partita n. 203 in ditta Duca di Loreto in Napoli è riportata la seguente annotazione: certificato del decurionato del 22/10/1815, n. 128 del 1816 e detti immobili sono individuati:
località buda : tomolate 8 qualità: oliveto seminatorio, ficheto;
località vignali e fabiano tomolate 160 qualità: querceto, seminatorio ;
località destre: molino; località pruno: tomolate 80;qualità sterile;
a tutti i citati beni immobili è stata attribuita una rendita complessiva di £. 2.194,83;
Con il passaggio di proprietà a seguito di atto di compravendita il De Gattis subentrò nei diritti vantati dal duca di Laurito sugli immobili del feudo. Il De Gattis visto che l’intendente di Cosenza aveva riconosciuto ai cittadini gli usi civici sui terreni, si rivolse al Consiglio di Stato per l’annullamento dell’ordinanza del 19 luglio del 1814.
Il Comune di San Mango munito di altri documenti dimostranti la feudalità dei fondi “vignali” e “fabiano” fece altrettanto. e con legali documenti fatti estrarre dall’archivio generale del regno, comprovanti la natura predetta feudale, non solo dei corpi in questione ma di tutto l’intero ex feudo, e ragionatamente si presentarono al ministero delle finanze, che da questi se ne diede tosto conoscenza alla commissione feudale, e da quivi tutte le carte all’uopo, presentate, si mandarono nella gran corte dei conti, la quale dopo lungo scrutinio si dichiaro’ incompetente, onde nel mese di giugno del 1817 n’esterno’ il di lei parere, e fu che il Comune adito avesse il tribunale competente in provincia, per lo disbrigo della vertente causa. Di nuovo si reclamo’ in seguito dal deputato nel ministero delle finanze per la feudalità, e questa scrutinarsi nel competente provinciale tribunale, e ne domando’ i pressanti ordini, per cui nel mese di novembre del detto 1817 s.e. ministro delle finanze fece conoscere al suo collega ministro degli affari interni la natura feudale dei due corpi “fabiano” e “vignali”, per cui calo’ ministeriale diretta all’intendente provinciale di Catanzaro, dandole conoscenza della predetta natura feudale dei due corpi in questione “fabiano”, e “vignali”, “ ordinandole ancora che riscossi degli ulteriori lumi da quel Sindaco e decurionato su i due corpi, avesse in seguito posta in sicuro la quota spettante a quei cittadini per ragione degli antichi esercitati usi civici, giacche’ le due foreste “fabiano”, e “vignali” erano di natura feudale, quale ministeriale e’ nel foglio.
Si adempi da quel sig. Intendente, si adempi pure da quel decurionato a dare dei sufficienti lumi in un decurionale rapporto, in virtù del quale, da quel prelodato sig. Intendente ricevuto, tosto si ordino’ la comprova degli usi civici su i detti corpi, che si fece per mezzo di un consigliere di intendenza, nomato d. Nicola Sacco; Indi incaricato sig. Intendente come autorità’ delegata, in virtù’ dei reali decreti del primo ottobre 1819 e di aprile, o maggio 1821, supremamente autorizzato, ne venne coll’assistenza delle parti, all’uopo legalmente citate, a parlare la causa in pubblico e pieno consiglio, e decisesi con apposita ordinanza del 6/6/1821 : che i demani ex feudali Vignali , Fabiano e Montagna del Pruno siano divisi per metà a favore del comune di San Mango d’Aquino e per l’altra metà a beneficio del sig. De Gattis Giovambattista avente causa del Duca di Laurito, Monforte Filippo. La parte da accantonarsi al comune di San mango sia delle migliori terre e fosse quella più prossima all’abitato. Sia fatto salvo il diritto di colonia ai cittadini, da definirsi presso il tribunale competente sulla foresta vignali.
Avverso la sentenza del 6/6/821, il DE Gattis fece reclamo presso la suprema Corte dei Conti; La comune ne domando’ copia e le fu rilasciata, ed indi si notifico’ al Gatti. Quindi spedì’ ordine quel intendente, che il Sotto Intendente di Nicastro ne avesse fatta l’esecuzione, comportarsi in S. Mango. Il comune perché esausto di tante erogate spese, evitò di fare il sequestro su di tante partite, e coloni, e si astenne ancora, perché di giorno in giorno attendeva il destinato divisore per eseguire l’ordinanza del 1821.
Quel prelodato sig. Intendente, dietro tal procastinamento rinnovo’ gli ordini per l’esecuzione, ma quel Sotto Intendente, Maio Durazzo continuo’ a dilazionare, e tutto con arte, giacche’ accoppiato si era con "Gatti", cui dava la mano, e diede tempo di richiamare in atto di gravame nella gran corte dei conti la detta ordinanza.
La discussione del reclamo che venne effettuata senza la presenza dei difensori da parte del Comune e l’esito non poteva non essergli favorevole. Infatti la suprema Corte dei conti si pronuncio: di annullarsi l’ordinanza del 6/6/1821 e di ordinarsi che le parti si provveggono a norma della legge per la discussione del reclamo prodotto contro l’ordinanza del 19/7/1814 e richiamarsi gli atti della discussione. L’avviso della suprema Corte dei Conti venne approvato con reiscritto del 2/10/1821 e convertito in decisione definitiva venne notificato al Comune il 4/5/1822.
Il comune si oppose all’ordinanza. La Suprema Corte infatti, a seguito del ricorso del Comune, ne rigettò l’opposizione e confermò integralmente la decisione del 7/10/1821. Nel merito, la Suprema Corte dei Conti annullò addirittura l’ordinanza dell’intendente di Cosenza del 14/7/1814 ed ordinò “che le parti si provveggono come di diritto e davanti ai giudici competenti, senza impedirsi ai cittadini di S.Mango l’esercizio dei diritti dei quali erano in possesso nell’anno 1814 sui fondi “vignali” e “Fabiano”. Si avverte che Gatti doveva notificare al comune l’appello che fece presso la Corte dei conti, di procedura articolo 164-parte quinta - e perché manco’ di tal rito, ne segue la nullità si dell’appello, che dell’annullamento dell’ordinanza onde si dovrebbe a questa ragione e seguire l’ordinanza, molto più’ che la legge del 1810 vuole, che non può appellarsi di una ordinanza già’ malfatta, se prima non si eseguisca.
La Gran Corte già’ condiscese ad annullare la medesima, sopra effimeri motivi addotti dal gatti, e l’annullo’ pria di eseguirsi, lasciando pero’ al comune la libertà di produrre delle ulteriori ragioni sulla prima ordinanza emanata dall’intendenza di Cosenza nell’anno 1814. Indi gatti per non avere chi l’ostacolasse in appresso nella G.C. dei conti si maneggio’ a far perdere i difensori del comune, e le riuscì pure, merce’ le false processure del De Matteis, come da per tutto si sa la enorme calunnia ordita dal Gatti. Cioè avendo esso ottenuta la nullità di detta ordinanza, e conoscendo di non aver legali e sufficienti ragioni a poter eliminare gli ostacoli facenti presso la gran corte dei conti avverso i suoi addotti motivi di nullità, penso’ di far perdere i difensori del comune suddetto, e perciò si uni all’int. De matteis, e coll’aiuto di altri loro satelliti, si ordì’ una ideata reità settaria, calunniosa e si ferale, che furono i difensori condannati al terzo grado dei ferri in marzo 1823.
Il Comune di San Mango dopo la decisione pronunciata dalla Consulta ed approvata con reiscritto del 25/10/1835, fornitosi di altri ulteriori documenti per dimostrare essere di natura feudale le due foreste Vignali e Fabiano inizia il giudizio presso il Giudice ordinario nel 1836. Il tribunale civile della circoscrizione della Calabria Ultra 2° con Sentenza del 15/11/1851, riconosceva la natura feudale delle due foreste vignali e fabiano. Avverso la predetta sentenza fu prodotto appello da parte del De Gattis che però fu rigettato dalla Suprema Corte Civile con decisione del 13/4/1853. Migliore sorte non ebbe un ulteriore ricorso prodotto dal De Gattis contro la citata decisione del 1853, ricorso rigettato con sentenza dell’1/4/1856.
Dopo oltre 40 anni di cause e ricorsi alle corti di giustizia il Comune di san Mango d’Aquino, ottenuto il favorevole esito dai tribunali ordinari - le due foreste Vignali e Fabiano vennero riconosciute definitivamente di natura feudale e quindi, per la legge del 1806 soggette a divisione, in virtù degli usi che il Comune di san Mango ha dimostrato di esistere sui predetti terreni. Il 10/10/1856 con apposita ordinanza l’Intendente della Circoscrizione della Calabria Ultra 2° fu disposto che i predetti terreni venissero periziati e circoscritti.
La perizia degli immobili e la relativa delimitazione dei confini venne effettuata dal Consigliere distrettuale sig. Francesco Saverio Iugale nel 1858. L’agente demaniale sig. Pier Paolino Gimigliano per incarico ricevuto dalla Prefettura nel 1862, si recò in S.Mango nel 1863 per l’accertamento degli usi esercitati dai cittadini di San Mango sulle terre Vignali e Fabiano e la montagna del pruno. Dalle prove raccolte dal Sig. Gimigliano si desume che:
I cittadini di San Mango erano nel possesso dei diritti di vacuare i frutti dagli alberi fruttiferi, di seminare, di fare ortaligie, di pascolare, di raccogliere ghiande, di legnare indistintamente senza nulla corrispondere al padrone.
Che in tempi remoti ci cittadini pascolavano i loro animali in tutti i tempi dell’anno, abbeveravano, pernottavano, allegnavano al secco ed al verde, cuocevano calce anche per uso di mercineria, raccoglievano ghiande percuotendo le querce dal 25 ottobre in poi, erano preferiti ai forestieri per la vendita del frutto delle querce, coltivavano facendo ortaligia.
Che i massari di San Mango coltivavano nel fondo Vignali con la corrisposta all’ex Barone di tomoli 50 di grano annui. Questa prestazione veniva corrisposta per le terre che si coltivavano a grano, granone, avena, e dopo degli altri prodotti che si ricavano dalle colture della terra si dava il quinto al padrone esclusi tutti i legumi. Sul fondo detto “montagna del pruno” i cittadini esercitavano il diritto di pascolare, abbeverare, pernottare, frascare, cuocere calce per mercimonio, fare ortaligia e seminare senza prestazione alcuna al padrone.
Il Gimigliano, pure per incarico ricevuto dalla Prefettura cercò una via di conciliazione tra le parti, ma nonostante l’impegno dell’agente demaniale e dei rappresentati del Comune di S.Mango, l’incarico dello stesso non sortì alcun effetto in quanto non si riuscì a concludere un bonario componimento. Con Ordinanza del 14/10/1863 vennero invitati, tanto il sindaco di San Mango, tanto gli eredi del De Gattis in quanto questi era deceduto anni prima, a prendere visione degli atti della causa nell’Ufficio Demaniale ed il dibattimento e la sentenza venne fissata in un primo tempo per il 28/10/1863 e successivamente spostata dalla Prefettura al 5/1/1864.
Si sono premesse le seguenti questioni:
1° sono dovute all’università di San Mango gli usi sui corpi vignali e fabiano e montagna del pruno?
2° nell’affermativa qual’è la quantità, la qualità ed il compensamento?
3° dalla divisione debbono andare esenti le fabbriche esistenti in Vignali e Fabiano ? Le spese?.
Sulla 1°:
considerato che per effetto di solenne giudicato ottenuto presso i tribunali ordinari, i corpi Vignali e Fabiano furono dichiarati di natura ex feudale;
Considerato che non vi fu contrasto sulla natura ex feudale dell’altro corpo: Montagna del Pruno;
Considerato che posta la natura ex feudale dei fondi summenzionati, gli usi sulle terre feudali sono dovuti per presunzione di diritto e non per fatto, a meno che il possessore non abbia dimostrato le terre medesime essere difese legittimamente costituite. Questa presunzione legale è poggiata, eziando per la ragione, che nell’esistenza di un paese in mezzo alle terre di un feudo, l’esercizio degli usi civici si suppone di necessità, mentre senza di essi i cittadini non avrebbero potuto esistere.. Era quella una massima di giurisprudenza della già commissione feudale, cioè tutti i fondi, tranne le difese legittimamente costituite secondo le leggi del regno, sono soggetti agli usi civici.
Considerato che non risulta comprovata la qualità di feudalità dei preceduti corpi Vignali e Fabiano e montagna del pruno, ai termini della prammatica De Salario ed Ultima De Baronibus e da un continuato e non interrotto possesso dal 1536;
Considerato, che a prescindere degli esposti generali principi, l’università di S.Mango sin dal 1591 si trovava nel possesso dei diritti pascolandi et lignandi come si diceva dalla liquidazione fatta con l’intesa delle parti dal Tribunio Madotti.
Considerato che fondato S.Mango furono stipulati per i cittadini, i diritti sulle terre del feudo, oltre quelli di suolo per la costruzione delle case, di procedere ad allegnare indistintamente e di seminare con la corrisposta del jus seminari. Ciò è accertato da diversi documenti esibiti e contenuti negli atti.
Considerato che assodata la qualità ex feudale dei corpi Vignali e Fabiano e montagna del pruno ed accertati gli usi su di essi esercitati dall’università di S.Mango non aversi a dubitare la demanialità di detti fondi.
Su la 2°:
Considerato che alla comunità di S.Mango sono dovuti solamente gli usi citati dall’Agente demaniale sig. Cubelli, i quali sono quelli...omissis..
Considerato che gli altri usi che i cittadini di S.Mango, oltre i predetti ha potuto esercitare nei demani Vignali, Fabiano e montagna del pruno, non possono essere riconosciuti come legalmente esercitati, anzi abusivamente essendosi operato ove ciò non sia già fatto, contro il giudicato.
Considerato che torna ozioso verificare l’esame sulla verifica compiuta dall’agente demaniale sig. Pier Paolo Gimigliano nell’anno 1863 per gli usi pretesi sui cennati corpi Vignali, Fabiano e Montagna del Pruno, la quale oltre a presentare diverse irregolarità, non fu eseguita con l’intervento delle parti interessate, giacché non è permesso di rivedere su quanto stabilito con l’ordinanza del 14/7/1814 che ha formato cosa giudicata nel 1845.
Considerato che per i predetti motivi all’università di S.Mango si appartengono solamente quegli usi, sui predetti fondi, dei quali si trovava in possesso nel tempo della abdicazione della feudalità che erano giusta la verifica del 1814..omissis..
Considerato che gli usi di pascere per un determinato tempo dell’anno, di seminare con la corrisposta al padrone, di legnare al morto, rappresentati dall’università di S.Mango sui tenimenti Vignali , Fabiano e Montagna del Pruno, si appartengono alla 1° classe perchè essenziali;
Considerato che il diritto acquisito dall’università di S.Mango a poter vacuare ghiande nel bosco Vignali, non debbono essere annoverati tra quelli di utilità contemplati nell’art. 13 delle istruzioni del 10/3/1810. Il cennato diritto non contiene partecipazione di una parte dei frutti del fondo, ma una semplice campiggione o sovvenzione alla classe povera della popolazione di S.Mango la quale campiggione non può portare a divisione secondo le diverse scale di valutazione degli usi contenute nelle istruzioni del 10/3/1810. Potevasi indicarsi che dopo il 25/10 le ghiande della foresta Vignali trovavansi tutte raccolte per conto del padrone, purché prima di tale tempo maturate e quindi veniva a mancare il modo ed il mezzo come poter esercitare questo diritto la comunità. Assodato questo principio è da ritenersi che il diritto dell’università di S.Mango di raccogliere le ghiande si trovavano nel bosco Vignali, dopo il 25/10, non debba annoverarsi tra i diritti di utilità al fine di mercimonio.
Considerato che gli usi su specificati, assodato non devesi comprendere tra gli utili, quello di poter raccogliere la ghianda dopo il 25 ottobre, si appartengono alla 1° classe, e non possono avere compensamento maggiore di quelli determinati dall’art. 16 delle istruzioni del 10/3/1810.
Considerato che questi compensamenti possono arrivare alla metà del territorio quando delle circostanze imprecisate determinano l’aumentazione graduale.
Considerato che per la ristrettezza del territorio di S.Mango e per essere sfornito il Comune di altri demani, è necessario che alla Comunità di S.Mango si dia una quota eguale al terzo del valore della porzionalità divisibile, da essere accantonato questo terzo nella parte più prossima all’abitato e comoda per i cittadini.
Considerato che per al legge abolitiva della feudalità non debbono imputarsi nella divisione dei demani le fabbriche che si trovavano costruite negli aboliti feudi, perché tra i corpi burgensatici si furono classificati nulla.
Omissis ordina e provvede:
I demani feudali, nominati Vignali, Fabiano e montagna del pruno si dividono in tre parti di uguale valore e si dia una al comune di S.Mango d’aquino nella parte più prossima all’abitato, restando le altre due in pieno dominio e proprietà dei possessori eredi De Gattis, non si imputino nella divisione i fabbricati esistenti nei predetti demani ma restino di piena proprietà degli eredi De GATTIS.
L’AGENTE DEMANIALE Sig. Pier Paolino Gimigliano faccia eseguire l’ordinato pertaggio allontanando per quanto è possibile ed effettuando lo smembramento dei fondi dai predetti nominati a termini di legge, i quali demarcheranno la linea di divisione con termini lapidei da essere allineati con punti naturali stabili.
E’ questo l’epilogo di circa 60 anni di dure battaglie condotte nelle aule giudiziarie e combattute da un popolo che mai si era rassegnato a dover rinunciare ai propri sacrosanti diritti. L’esito della sentenza non fu completamente favorevole in quanto gli venivano riconosciuta solo un parte del terreno ex feudale. Tuttavia il popolo di San Mango aveva dimostrato, ove ve ne fosse bisogno, che nonostante lo strapotere della famiglia De Gattis che tanto dolore, angoscia ed intimidazioni di ogni tipo in ogni tempo avevano cercato di infliggere, finalmente la ragione aveva prevalso sulla forza.
Non passò molto tempo che si diede inizio alla demarcazione della parte dei terreni spettanti al comune di san mango. Nella località Buda la delimitazione del confine non necessitava della installazione di termini lapidei nel lato nord in quanto lo stesso venne stabilito dalla strada interpoderale che dalla località pietra della sella conduceva al fiume Savuto: la attuale cava della madonna. Il lato nord venne delimitato e circoscritto con la costruzione di una nuova strada che partendo dalla parte estrema di pietra della sella con l’incrocio della via comunale “carruggio” ad andamento formante la parte esterna di un triangolo rettangolo veniva ad incrociare la “cava della madonna” circa 150 mt. a monte della chiesa della madonna della buda. La parte posta a sud venne circoscritta mediante la costruzione di una nuova strada convicinale che partendo dalla strada carruggio scendeva a picco nel fiume Savuto con andamento grossomodo rettilineo. La sede stradale avente larghezza di circa 2 metri, venne delimitata con due muri laterali dell’altezza di circa 1 metro .
Il 15/5/1865 alla presenza dell’Agente demaniale arch. Federico Catanzari in S.Mango d’Aquino venne compilato lo stato di assegno delle quote della zona Buda-Vignali. Ogni quota aveva la superficie di circa 2500-3000 mq. Circa tre quarti di terra. Le operazioni di quotizzazione venne omologata dal ministro dell’Agricoltura Rocci il 18/8/1865. Nello stato di assegnazione venivano stabilite alcune prescrizioni tra le quali: una stabiliva l’inibizione di vendere ed ipotecare la quota assegnata per un periodo minimo di 20 anni e nessuno doveva mancare al pagamento del canone annuo a favore del Comune: £.4,20, servendo con questo a pagare i pesi; un’altra stabiliva che qualora il pagamento non veniva corrisposto per anni tre consecutivi, la quota sarebbe ritornata al demanio comunale e sarebbe stata riassegnata ad altri cittadini aventi i requisiti per l’assegnazione e la persona inadempiente perdeva ogni diritto sulla quota e non aveva più titoli per ritornarne in possesso.
La prima quotizzazione del terreno riguardò solo i fondi Vignali e Fabiano ed avvenne mediante la ripartizione in 150 quote e l’assegnazione avvenne a favore dei cittadini che versavano in particolare stato di bisogno e che non avevano nessun altro terreno nel territorio del Comune
Per quanto riguarda la montagna del pruno la parte nord e sud veniva delimitata dai burroni Frasso e Ceraso, la parte est veniva delimitata da termini lapidei e la medesima cosa veniva fatta per la zona a valle del terreno. A differenza della zona Buda e Vignali che erano ricche di falde freatiche presenti in quasi tutte le quote e la cui natura di qualità era seminatoria, gelseto, vigneto ecc., la zona della montagna del pruno era di natura boschiva, sterile ed incolta e tale immobile non venne quotizzato interamente. Su detto terreno della superficie di circa 60 tomolate veniva praticato per lo più il pascolo da parte di pochi individui oltre che la coltivazione di pochissime parti e veniva regolarmente iscritto nel bilancio del comune nella categorie entrate per la somma di £.85 quale terraggiera del fondo montagna.
Intorno al 1873 la mancanza di lavori costringeva i cittadini ad allontanarsi anche fuori dal comune per guadagnarsi da vivere e convinse gli amministratori ad effettuare delle opere di miglioramento fondiario tale da consentire al terreno un uso per coltivazioni ed assicurare al comune l’introito dell’entrata iscritta. Il mese di settembre iniziarono i lavori di disboscamento di tutto il fondo e la vendita all’asta del legname ricavato.
Nel 1874 il terreno ripartito in circa 21 quote di una tomolata ciascuna e venne assegnato ai cittadini che avevano avanzato istanza.
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