DEMANI E QUOTIZZAZIONE
da ricerche di Francesco Torchia
L'applicazione della legge del 2 agosto 1806 fu affidata alla Magistratura Ordinaria; ben presto, a causa dell'enorme quantità di documenti da esaminare, fu necessario istituire le Commissioni Speciali, la prima (con decreto del 9 novembre 1807) per esaminare i titoli di possesso (doganali, plateali, fornatico ecc.) esibiti dagli ex baroni e sciolta nel 1810, la seconda (con decreto dell'11 novembre dello stesso anno) per risolvere tutte le questioni sorte fra i Comuni e gli ex baroni, prodotte presso la Magistratura Ordinaria prima delle leggi eversive.
Anche il Comune di S.mango si rivolse a tali Commissioni per risolvere varie controversie. L'Università di San mango, fin dal 1801, con ricorso al tribunale della Regia Camera, aveva chiesto l'abolizione del pagamento dei 120 ducati annui, quale diritto di fornatico, a favore del feudatario, depositando la somma annuale maturata presso la Corte locale, in attesa del giudizio definitivo. Tale deposito era stato indebitamente riscosso dall'Erario del Principe, l'Università presentò un nuovo reclamo ottenendo la restituzione della somma; il decreto venne sospeso, perché il Principe sosteneva di vantare nei confronti dell'Università un credito derivante dal fitto dei locali adibiti a forni.
Nel 1808, in seguito all'abolizione della feudalità, il Principe presentò alla Commissione Feudale un ricorso contro il Comune, che, a sua volta, produsse istanze contro l'ex feudatario, chiedendo che fosse abolita la prestazione dei 120 ducati annui, che abusivamente il Principe esigeva a titolo di fornatico, la restituzione della somma già contestata dei 120 ducati, nonché tutto quanto indebitamente riscosso fin dal 1801.
La Commissione feudale nel 1810 considerò non più dovuto il fornatico e illegale l'avvenuta riscossione del deposito dei 120 ducati annui; constatò che tale somma comprendeva non solo il fornatico, ma anche il fitto per l'uso dei locali di proprietà dell'ex feudatario, come risultava dal rilievo del 1707.
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