Da ricerche di Francesco Torchia
Acquatico: imposta dovuta per
l’uso di acque demaniali
Angarie: servizi personali
dovuti dai vassalli ai feudatari con retribuzione ridotta o in misura forzata di opere imposta ai sudditi
Bagliva: diritto del signore,
esercitato per mezzo di un suo amministratore detto baiuolo, di riscuotere
tasse per dazi, per l’attraversamento del territorio, per la pesca effettuata
nei fiumi, per lo sfruttamento di cave,esazione di
diritti per applicazione di bolli alle bilance, alle stadere ed alle per il
controllo dele unità di peso e di misura;
Bonatenenza: costituiva
l’imposta a cui erano obbligati i cittadini forestieri che non abitavano
nell’università e sul cui territorio, però, possedevano
beni immobiliari
Catapania insieme alla dogana
era una tassa che veniva esatta da un catapano, ossia
un giudice di nomina annuale il quale oltre ad
esigere alcune tasse, amministrava e
faceva giustizia per contravvenzioni sino a 30 carlini, controllava l’esattezza
dei pesi ed i generi commestibili;
Censuo: rendita
assicurata su poderi venduti ad altri;
Collette: imposta
straordinaria per contribuire alla difesa del regno o in occasione di matrimoni
di mebri della famiglia reale o di altre fauste
ricorrenze della vita di corte( nascite, vittorie ecc. ecc.).
Decima tassa che era pagata dai
pecorari per avere il diritto di pascolo nei terreni della chiesa. Essa
indicava anche la tassa che consisteva nel prelevamento di un decimo degli
introiti o del reddito.
Diritto di
dormituro: tassa che doveva essere pagata da quei pastori che dormivano sul luogo
di pascolo;
Diritto
della prima notte; prestazione della cunnatica ( o ius foeminarum);
Donatiovo: balzello in forma
di dono al re o al feudatario, oppure regalie in natura: capponi, uova ecc. Da
corrispondere al padrone in particolari occasioni;
Erbatico: tassa che doveva
essere pagata dai possessori di pecore;
Fida: tassa che dovevano pagare i pastori per pascolare gli armenti nel
territorio demaniale; essa veniva esatta da un baglivo baronale che poi versava
le somme raccolte all’erario.
Diffida: era la
multa che si corrispondeva per l’immissione abusiva di gregge nelle terre del feudo
Focatico: imposta diretta
sui fuochi (nuclei familiari);
Ghiandaio: tassa che doveva essere
pagata dai possessori di maiali;
Jus stercoris ( o fiato dei
porci) che consentiva al concessionario di raccogliere gli escrementi del
bestiame previo pagamento della relativa imposta
portolania era esercitata dal
portolano al quale era data facoltà di invigilare i terreni addetti ad uso di
pascolo, di fittarli a seconda delle richieste, ed esigere da coloro che vi
pascolavano il loro bestiame la tassa di fida e diffida. Era ancora data a lui
di giudicare le cause di minima importanza, la maggior parte danni campestri,
questione di pesi e misure, occupazione di suolo pubblico ecc.ecc.;
Pedatico: tassa imposta agli
utenti delle strade o tributo per diritto di passaggio in territorio;
Plateatico: tassa che in
passato si pagava al comune per esporre la merce nelle piazze, vie;
Strenna: dono da farsi al
barone in generi o in danari, in giorni solenni;
Terratico: canone o imposta
in natura, dovuta per lo sfruttamento della terra;
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La figlia del vassallo, ai tempi della
dominazione spagnola, invece, prima di sposarsi, doveva andare a spazzare la
stanza da letto del barone o del suo rappresentante in loco. Questo obbligo,
chiamato ius scopae, altro non era che una
vergognosa prestazione abilmente mascherata.
Del primo obbligo si trovano tracce nei
noti consensi regi a procedere al matrimonio; del secondo, invece, nessuna
traccia si rinviene nei documenti, ma è attestato dalle fonti
orali.
Chi avrebbe osato sancire in un codice un
simile diritto?
Nel Medioevo le persone, spesso, erano
considerate cose e vendute insieme col feudo, a loro insaputa.
Nell’inverno del 2002 Giacinto Mastroianni
mi presentò un vecchio manoscritto di grammatica latina del 1757. A pagina 37 e fuori
scritto, è riportato “ Don Tommaso + per orrendo abuso “ jus prime noctis”.
Scorrendo tutti i decessi per morti violente nel 1825 il 18 dicembre è
riportata quella del sacerdote Don Tommaso Adamo. Non aggiungiamo altro.
Michelangelo Ferlaino durante i lunghi
soliloqui che esterna nei pomeriggio destate nella Piazza di S. Giuseppe ha raccontato il
seguente aneddoto riguardante il “jus
prime noctis”
Si tramanda, di generazione in generazione,
che una coppia di giovani fidanzati di San mango era giunta
in prossimità delle nozze. La ragazza, però, spostava il grande evento, non
volendo andare a trascorrere la vigilia delle nozze nella casa del prete un
arcinoto “Don ", secondo le consuetudini dell’epoca.
Il fidanzato, stanco della lunga attesa, insistette nel fissare la data del matrimonio,
ma la giovane esplose in un pianto dirotto e gli raccontò tutto. Allora il
giovanotto esclamò: "Non piangere più, andrò io a passare la
vigilia delle nozze con don...". E così fece.
Una sera tardi, travestito da donna,
furtivamente bussò alla
porta , dove l'attendeva il “Don”. A lume spento i due si
avviarono nella stanza
da letto, dove il “Don” ben presto manifestò il desiderio di esercitare il suo
"Jus prime noctis”.
Accaddero in quella notte infernale,
episodi indescrivibili.
La mattina successiva i servi, recatisi ad augurare
la buona giornata al “Don”, scoprirono che il suo letto, malmenato
orrendamente, era vuoto. Allora, allarmatisi,
cominciarono ad ispezionare tutti gli angoli più remoti della casa, convinti
che una strega maledetta avesse involato “Don”.
Così il paese si liberò dall'oscura
consuetudine e i promessi sposi, da quel giorno, potettero realizzare
indisturbati ed illibati il loro dolce sogno d'amore.
Questo è un racconto della gente del luogo.
Non se ne trova traccia in nessun documento. Qualcuno direbbe: è un invenzione. No! è una fonte
orale, che fa testo in mancanza di una fonte scritta. Chi, tra quelli che
allora sapevano scrivere, chierici e nobili, avrebbero scritto
in un documento un simile fatto di cronaca? O chi
avrebbe codificato un simile diritto? Certe pretese vergognose venivano abilmente nascoste e covate segretamente nel
proprio seno.